La manutenzione dei sistemi tecnologici si può definire “un complesso di attività indispensabili a mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni nominali di una macchina o di un impianto nel rispetto delle norme di sicurezza”.
OBBLIGO:
Con l’introduzione della Legge 46/90 (marzo 1990) è stato sancito l’obbligo di adeguamento degli impianti elettrici, ha indotto proprietari, amministratori e legali responsabili delle varie unità immobiliari ad affrontare il problema della sicurezza dell’impianto elettrico.
Questa Legge di portata storica, la prima in Italia che ha indicato regole precise relative all’esecuzione e certificazione degli impianti elettrici eseguiti e certificati da aziende abilitate, non trattava solo questi aspetti, ma anche la necessità di mantenere i sistemi elettrici efficienti e funzionali nel tempo.
I principi della Legge 46/90 sono stati poi ribaditi dal DM 37/08 (Norme in materia di installazione di impianti negli edifici), che rappresenta l’evoluzione storico-normativa della prima Legge.
Nel DM 37/08 (art.2) si definisce in concetto di Manutenzione ordinaria, come l’insieme degli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad interventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
Mantenere efficiente un impianto comporta quindi eseguire una serie di interventi manutentivi e di verifiche periodiche previste dalla Legge e dalle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Il concetto di obbligatorietà delle attività manutentive è poi ribadito da una serie di Leggi e Decreti specifici.
In particolare nei luoghi di lavoro, è un obbligo ben preciso, che riguarda la sicurezza delle persone e che discende in maniera generica dal Codice Civile (art.2087) e da una serie di disposizioni legislative.
Art. 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Rammentiamo anche il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.
Tale legislazione, denominata Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, accorpa in un unico documento e migliora tutte le precedenti norme di pari oggetto, introducendo la verbalizzazione dell’esito dei controlli manutentivi.
Titolo II capo I – Disposizioni Generali
Art. 64 comma 1 lettera c
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
Art. 64 comma 1 lettera e
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Nel settore degli impianti di riscaldamento, per molti aspetti affine al settore degli impianti elettrici, la norma UNI 8364 “Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione” definisce così la manutenzione:
“Combinazione di tutte le azioni tecniche e di quelle corrispondenti amministrative intese a conservare o ripristinare un apparecchio o un impianto in uno stato nel quale può adempiere alla funzione richiesta”.
L’insieme di Norme e Decreti emanati ed attualmente in vigore, pone quindi le condizioni per poter affermare l’obbligatorietà degli interventi manutentivi, fondamentali per la sicurezza di persone e beni.
Analizzando meglio le tecniche e gli aspetti che regolano l’esecuzione degli interventi di manutenzione, anche alla luce dell’evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati per tali attività, possiamo cogliere degli aspetti di grande utilità, che vanno oltre la mera obbligatorietà, e che consentono di “sfruttare” attività previste “per legge”, per scopi ed opportunità ancora più interessanti.
OPPORTUNITA’
In generale infatti per manutenzione ordinaria si intendono “attività” che abbiano l’effetto del mantenere qualche cosa efficiente ed in buono stato.
La manutenzione ordinaria nel settore industriale è ritenuta un’attività indispensabile a mantenere funzionali gli impianti, ed il cui costo viene monetizzato in termini di produzione altrimenti persa, nel caso di fermi impianti causa guasto dei sistemi.
La manutenzione è in generale suddivisa in:
- correttiva o di necessità (interventi a guasto per ripristinare la sicurezza o funzionalità dei sistemi);
- preventiva (come da definizione della norma UNI 8364: “manutenzione rivolta a prevenire guasti, disservizi e riduzioni di efficienza e/o di funzionalità”; tipicamente ciclica e programmata)
- migliorativa (interventi finalizzati alla comunicazione al committente tutte le novità normative e di legge inerenti agli impianti oggetto del contratto, col fine di poter proporre ed attuare modifiche tese a migliorare prestazioni e sicurezza)
- ordinaria (prevista da DM 37/08 e intesa come l’insieme di tutti gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
- straordinaria (si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di sue parti, che non modificano in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria).
La manutenzione migliorativa consente quindi di poter effettuare delle analisi dei sistemi esistenti (elettrici o di riscaldamento/condizionamento).
Queste analisi sono eseguite con tipiche attività di audit che hanno inizio dall’analisi documentale dei sistemi installati e delle loro caratteristiche.
Dopo questa prima parte di attività possono essere effettuate prove durante il normale funzionamento dei sistemi, come ad esempio:
- Prove di misura: attraverso analizzatori di energia che rilevano le caratteristiche di funzionalità energetica complessiva dei sistemi
- Analisi Termografiche: tese a verificare eventuali principi di guasto nei componenti, o possibili punti ove si manifestano perdite di efficienza
Questi interventi portano risultati concreti di ottimizzazione dei sistemi, ad esempio:
- Evitare preventivamente guasti e fermi impianto (risparmio economico)
- Pianificare eventuali sostituzione di componenti prima del loro guasto (risparmio e pianificazione economica)
- Effettuare piccole modifiche impiantistiche (tipicamente con investimenti a 0 capital) che determinano una riduzione dei costi energetici
- Pianificare una strategia energetica, con ipotesi di interventi:
- low capital solution – identifica attività dove occorre prevedere un minimo investimento in un range massimo pari a 25k€
- capital solution – identifica attività con un investimento relativo superiore a 25k€.
- renewable sources solution – identifica attività connesse con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o proposte di utilizzo di risorse alternative all’alimentazione primaria da rete
Risulta quindi possibile cogliere delle opportunità anche da attività considerate obbligo.
Fondamentale affrontare questi percorsi mediante il supporto di Aziende abilitate ed in possesso del know how necessario per garantire un approccio solido nelle conoscenze tecnologiche e normative, ma che nel contempo abbiamo le competenze per svolgere attività che sono basate sull’innovazione tecnologica.